Società italiana Specializzati in Chirurgia Odontostomatologica e Orale
Società italiana Specializzati in Chirurgia Odontostomatologica e Orale
 
 

SOCIETA’ ITALIANA SPECIALIZZATI IN CHIRURGIA ODONTOSTOMATOLOGICA ED ORALE (SISCOO)



STATUTO


Art.1 Costituzione e sede

1.1 E’costituita un’Associazione denominata “Società Italiana Specializzati in Chirurgia Odontostomatologica ed Orale “SISCOO”.
1.2	L’Associazione non ha finalità di lucro né politiche.
1.3	La sede legale dell’Associazione è fissata in Milano.
1.4	La sede organizzativa è temporaneamente fissata presso la Clinica Odontoiatrica via Commenda, 10 Milano.

Art. 2 Scopo 

2.1 L’Associazione si propone di svolgere un’intensa attività di ricerca scientifica, didattica e divulgazione nel campo della Chirurgia Odontostomatologica ed Orale in ambito sia nazionale che internazionale.

Art. 3 Soci

3.1 I requisiti di ammissione e le condizioni di esclusione dall’Associazione sono regolati dalle norme del presente Statuto e dal Regolamento della Società, in conformità delle vigenti leggi.
L’adesione all’Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo.
3.2 Gli aderenti alla SISCOO si distinguono in Soci Fondatori, Soci Attivi, Soci Onorari, Soci Ordinari, Soci Aggregati.
 Il Consiglio Direttivo stabilirà con apposito regolamento le caratteristiche delle categorie.
3.3 Requisito necessario per poter aderire all’associazione come Socio Ordinario sono l’essere in possesso del titolo di Specializzazione in Chirurgia Odontostomatologica ed Orale.
3.4 I Soci, fatta eccezione per i Soci Onorari, sono tenuti al versamento di una quota associativa annuale, i cui importi saranno stabiliti annualmente da apposita delibera del Consiglio Direttivo.
3.5 Le quote versate dagli associati sono comunque a fondo perduto e in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell’Associazione, né in caso di morte, di estinzione, di recesso e di esclusione dall’Associazione può farsi luogo alla restituzione di quanto versato all’Associazione.
3.6 I versamenti dei Soci non creano altri diritti di partecipazione, e, segnatamente, non creano quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale.
3.7 Il socio in regola con il versamento della quota associativa il quale intende recedere dall’Associazione deve darne comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.
3.8 Il Consiglio Direttivo ordina la cancellazione degli associati che non abbiano provveduto al versamento della quota associativa annuale entro il mese di marzo dell’anno in corso. L’escluso può essere riammesso a seguito di presentazione di nuova domanda.
3.9 E’ espulso l’associato il quale commette gravi infrazioni ai principi della deontologia professionale, ovvero mantiene consapevolmente una condotta tale da arrecare grave pregiudizio all’Associazione o agli altri associati. L’espulsione è proposta dal Consiglio Direttivo, previo parere obbligatorio, ma non vincolante, del Consiglio dei Probiviri che ha ascoltato il socio. Il provvedimento di espulsione è assunto dall’Assemblea dei Soci Attivi a scrutinio segreto, con la maggioranza dei due terzi degli associati aventi diritto al voto.
3.10 I Soci Fondatori, Attivi ed Ordinari hanno diritto di voto nell’Assemblea per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’Associazione.

Art. 4 Organi sociali

4.1 Sono organi dell’Associazione:
       a) L’Assemblea dei Soci Attivi
       b) L’Assemblea Generale
       c) Il Consiglio Direttivo
       d) Il Collegio dei Revisori dei Conti
       e) Il Collegio dei Probiviri

Art. 5 Assemblee

5.1 L’Assemblea dei Soci Attivi è costituita dai Soci Fondatori, Attivi e Onorari.
5.2 L’Assemblea dei Soci Attivi è convocata almeno una volta l’anno entro il mese di giugno, dal Presidente dell’Associazione, con mezzi di comunicazione (lettera raccomandata, fax o e-mail), in cui sia possibile accertarsi della reale avvenuta ricezione da parte del socio del messaggio di convocazione (conferma di recapito), spedita almeno 30 giorni prima del giorno fissato per la riunione. 
5.3 L’Assemblea dei Soci Attivi ratifica l’ammissione dei nuovi soci attivi e definisce le modalità di partecipazione alla vita attiva della società.
5.4 I Soci Attivi sono tenuti a partecipare alle riunioni dell’Assemblea dei Soci Attivi. Qualora un Socio Attivo non risulti presente di persona tre volte consecutive alle Assemblee dei Soci Attivi senza inviare una valida giustificazione, perderà la qualifica di Socio Attivo.
E’ ammessa la presenza all’Assemblea per delega nominativa che deve essere inviata o presentata al Segretario dal Socio Attivo delegato all’inizio dei lavori assembleari.
5.5 L’Assemblea dei Soci Attivi è valida, in prima convocazione, con l’intervento in proprio o per delega della metà degli aventi diritto e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli intervenuti o rappresentanti. L’Assemblea dei Soci Attivi delibera, sia in prima che in seconda convocazione, a maggioranza assoluta dei presenti mediante votazione palese.
Per le delibere aventi per oggetto modifiche dello Statuto o del regolamento l’Assemblea sarà valida, in prima convocazione, con l’intervento del 75% degli aventi diritto e, in seconda convocazione, con l’intervento del 50% degli aventi diritto. Per lo scioglimento dell’Associazione l’Assemblea sarà valida, con l’intervento in proprio o per delega del 75% degli aventi diritto anche in seconda convocazione.
5.6 L’Assemblea Generale:
      a) approva il bilancio consuntivo (entro il mese di giugno di ogni anno);
      b) elegge i componenti del Consiglio Direttivo;
      c) elegge i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti;
      d) elegge i componenti del Collegio dei Probiviri;
      e) delibera sulle modifiche allo Statuto ed al Regolamento dell’Associazione;
      f) delibera sugli argomenti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;
      g) delibera l’eventuale scioglimento dell’Associazione.

5.7 L’Assemblea Generale è organo consultivo e deve essere convocata una volta all’anno dal Presidente. A tale Assemblea, alla quale devono essere illustrati l’attività annualmente svolta dall’Associazione, i risultati ottenuti e i programmi futuri, hanno diritto di assistere: i Soci  Fondatori, Onorari, Attivi ed Ordinari
5.8 Hanno diritto di intervenire alle Assemblee i Soci che risultino regolarmente iscritti ed in regola con il pagamento delle quote annuali.
5.9 Ogni Socio può farsi rappresentare nelle Assemblee da un altro Socio, della medesima categoria associativa, al quale dovrà rilasciare delega scritta. Non è ammessa più di una delega per Socio.
5.10 L’Assemblea Generale, da tenersi in convocazione unica, sarà valida qualunque sia il numero degli intervenuti e rappresentanti.
5.11 Le Assemblee sono presiedute dal Presidente in carica oppure, in sua assenza, dal Vice Presidente ed in caso di assenza anche di quest’ultimo da un membro del Consiglio Direttivo o da un Socio Attivo designato dagli intervenuti.
5.12 Ogni Socio partecipante all’Assemblea di pertinenza ha diritto ad un voto, oltre a quello eventualmente spettatogli per delega.
Le elezioni degli organi dell’Associazione si svolgeranno a scrutinio segreto.

Art. 6 Consiglio Direttivo

6.1 Il Consiglio Direttivo è composto da quattro membri effettivi, Presidente, Vice-Presidente, Segretario, Tesoriere, eletti dall’Assemblea Generale con la procedura e le modalità previste nel Regolamento e nel presente Statuto.
6.2 Requisito necessario all’elezione del Presidente è l’essere Socio Onorario, o l’essere Socio Fondatore, o l’essere Socio Attivo da almeno 3 anni. Per l’elezione del Vicepresidente, del Segretario e del Tesoriere il requisito necessario è l’essere Socio Onorario o Socio Fondatore o Socio Attivo.
6.3 I membri del Consiglio Direttivo durano in carica due anni e svolgono gratuitamente le loro funzioni. Il Presidente e il Vice Presidente sono rieleggibili nella stessa carica al massimo per un altro mandato.
Nessun socio può accedere a cariche sociali elettive per oltre tre bienni consecutivi.
Il Segretario e il Tesoriere sono rieleggibili (per un massimo di altri 2 mandati).
Il Tesoriere al termine del suo mandato, affianca per sei mesi il Tesoriere neoeletto con compiti puramente consultivi.
6.4 Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione che il presente Statuto non riservi ad altri organi, indirizza l’attività dell’Associazione al perseguimento dello scopo e organizza un Congresso Biennale.
Il Consiglio tra l’altro:
-	fissa annualmente le quote a carico delle varie categorie di Soci;
-	predispone ed approva il bilancio preventivo;
-	predispone il bilancio consuntivo da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea dei Soci Attivi;
-	coordina i lavori delle Commissioni previste dal regolamento;
-	propone la tipologia e la cadenza temporale degli eventi scientifici e formativi.
6.5 Il Consiglio si riunisce almeno una volta all’anno, su invito del Presidente o del Segretario, e in ogni caso, qualora ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi componenti.
6.6 Il Consiglio può validamente deliberare con la presenza della metà più uno dei suoi componenti e le deliberazioni si intendono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.



Art. 7 Presidente

7.1 Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Associazione di fronte a terzi ed in giudizio; convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo, cura l’esecuzione dei deliberati delle Assemblee; può nominare procuratori alle liti per determinati atti o categorie di atti. E’ rieleggibile al massimo per un altro mandato.

Art. 8 Vice Presidente

8.1 Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all’esercizio delle proprie funzioni; la sua firma fa piena prova dell’assenza per impedimento del Presidente. Il Vice Presidente è il Presidente Eletto per il biennio successivo alla sua carica ed è rieleggibile al massimo per un altro mandato.

Art. 9 Segretario

9.1 Il Segretario esegue le deliberazioni del Consiglio Direttivo e, unitamente al Presidente, ha il potere di iniziativa nella convocazione dello stesso, cura i servizi di segreteria, redige i verbali delle riunioni assembleari e di consiglio. E’rieleggibile al massimo per due mandati.

Art. 10 Tesoriere

10.1 Il Tesoriere cura la gestione della cassa dell’Associazione e ne tiene la contabilità, provvede annualmente alla formazione del bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea Generale, accompagnandoli da idonea relazione contabile.
10.2 Al Tesoriere può essere richiesto in qualsiasi momento dal Consiglio Direttivo di redigere una relazione sulla contabilità finanziaria e sulla consistenza di cassa in modo da documentare la regolare tenuta della gestione contabile. E’ rieleggibile al massimo per due mandati.

Art. 11 Collegio dei Revisori dei Conti  

11.1. Il Collegio dei Revisioni dei conti è composto da tre membri e dura in carica due anni.
11.2. Esso controlla la regolarità della gestione economico-finanziaria, la conformità della stessa al bilancio preventivo approvato dall’Assemblea e la corrispondenza del bilancio consultivo alle operazioni effettuate, redigendo poi apposita relazione, che viene trasmessa all’Assemblea degli Associati.
11.3. Qualora il Collegio nell’effettuare le operazioni di controllo e di verifica menzionante, riscontri delle irregolarità, chiederà per iscritto i necessari chiarimenti al Collegio Direttivo e ne informerà se del caso l’Assemblea degli Associati.

Art. 12 Collegio dei Probiviri

12.1 Il Collegio dei Probiviri, composto da 3 membri, viene eletto dall’Assemblea Generale e dura in carica due anni. I Probiviri non sono immediatamente rieleggibili. Il Collegio dei Probiviri esprime il parere obbligatorio ma non vincolante in materia di violazioni disciplinari, e sulle altre rimesse al suo esame dal Consiglio Direttivo o dall’Assemblea Generale.




Art. 13 Patrimonio ed Entrate dell’Associazione

13.1 Il patrimonio è costituito:
-	da beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell’Associazione;
-	da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
-	da contributi, elargizioni, donazioni e lasciti.
13.2 Le entrate dell’Associazione sono costituite:
-	dalle quote associative annuali;
-	dal ricavato dell’organizzazione di manifestazioni;
-	da ogni altra entrata che occorra a incrementare l’attivo sociale.

Art. 14 Esercizio Sociale- Bilancio- Avanzi di gestione

14.1 L’esercizio dell’Associazione si chiude il 31 Dicembre di ogni anno.
14.2 I bilanci devono restare depositati presso la sede dell’Associazione nei 15 (quindici) giorni che precedono l’Assemblea convocata per la loro approvazione.
14.3 All’Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque dominanti, nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell’Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Art. 15 Scioglimento

15.1 L’Associazione si scioglie:
a)	per volontà degli associati;
b)	per impossibilità di conseguimento degli scopi dell’Associazione;
c)	in ogni caso previsto dalle leggi vigenti.
15.2 In caso di scioglimento dell’Associazione, l’Assemblea degli associati provvede a nominare un Collegio di tre liquidatori i quali, in conformità, a quanto dispone la legge, definiscono i rapporti pendenti e, successivamente, provvedono alla liquidazione dei beni per il pagamento di eventuali passività dell’Associazione.
15.3 L’Associazione ha l’obbligo di devolvere il proprio patrimonio ad altre associazioni con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190, della legge 23.12.1996 n662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 16 Norma di rinvio

16.1 Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si richiamano, nell’ordine, le norme di legge e gli usi in materia che risultino applicabili alle associazioni.

Art. 17 Norme Transitorie

17.1 Entro sessanta giorni dalla stipula dell’Atto Costitutivo, l’Assemblea dei Soci Fondatori nominerà eventuali Soci Onorari ed il Consiglio Direttivo, il quale è tenuto a convocare una successiva Assemblea entro centoventi giorni dalla sua nomina, per l’approvazione del Regolamento dell’Associazione elaborato dal Consiglio stesso sulla base dei suggerimenti scritti dai Soci Fondatori.



REGOLAMENTO DELL’ASSOCIAZIONE


 Il presente regolamento rappresenta parte integrante dello Statuto.

Articolo 1 

Per diventare Soci della SISCOO sono necessari i titoli e le qualifiche di seguito indicate per ogni categoria.
Soci Fondatori
Tutti coloro che si sono riuniti il 5 febbraio 2009 in Milano per fondare la SISCOO mediante scrittura privata, approvando il relativo statuto allegato all’atto costitutivo, del quale è parte integrante. I Soci Fondatori sono automaticamente Soci Attivi.
Soci Onorari
Possono essere chiamati a farne parte eminenti personalità italiane e straniere che abbiano particolarmente contribuito al progresso scientifico della Chirurgia Odontostomatologica o Orale, la cui appartenenza all’Associazione conferisca onore e prestigio alla stessa.
La proposta di nomina a Socio Onorario è indicata dal Consiglio Direttivo che la sottopone per la approvazione ai Soci Fondatori e ai Soci Onorari. 
I Soci Onorari non devono versare alcuna quota associativa annuale, e possono partecipare alla Assemblea Generale senza diritto di voto. 
Soci Attivi
I Soci Attivi sono coloro che, in possesso della Laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria e della Specializzazione in Chirurgia Odontostomatologica o Orale, sono stati presentati dalla Commissione Accettazione Soci all’Assemblea dei Soci Attivi e da quest’ultima ratificati.
Per assumere la qualifica di Socio Attivo il candidato deve essere iscritto alla Società in qualità di Socio Ordinario da almeno due anni. Per essere ammesso alla Società in qualità di Socio Attivo, il candidato dovrà inviare al Segretario della Società una domanda di ammissione in triplice copia indirizzata al Presidente almeno 90 giorni prima del Congresso Nazionale.
Soci Ordinari
I Soci Ordinari sono coloro che sono in possesso della Laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria e della Specializzazione in Chirurgia Odontostomatologica o Orale. Per essere ammesso all’Associazione in qualità di Socio Ordinario, il Candidato dovrà essere in possesso dei requisiti suddetti e versare la quota associativa.
Soci Aggregati
I Soci Aggregati sono i Laureati in Odontoiatria e Protesi Dentaria, gli Specializzandi regolarmente iscritti ad una Scuola di Specializzazione di area Odontoiatrica, i Dottorandi di Ricerca che si occupano di aspetti inerenti la Chirurgia Odontostomatologica o Orale i quali intendono partecipare alle attività ed ai Congressi dell’Associazione. Per essere ammesso all’Associazione in qualità di Socio Aggregato, il Candidato dovrà essere in possesso dei requisiti suddetti e versare la quota associativa. Non è prevista la partecipazione alle Assemblee della Società per questa categoria di Soci.

Le quote associative annuali per i Soci Attivi, Ordinari ed Aggregati vengono stabilite dal Consiglio Direttivo e devono essere versate al Tesoriere, entro il 31 gennaio di ogni anno.
I soci morosi da due annualità, dopo un avviso del Segretario, cessano di far parte della società.
I soci morosi possono essere riammessi solo dietro versamento integrale delle quote arretrate con il consenso del Consiglio Direttivo.
Sul comportamento deontologico dei soci vigila il Consiglio Direttivo che può deliberare a maggioranza, sentito il parere dei Probiviri, le seguenti sanzioni per comportamenti contrastanti con i fini enunciati nello Statuto:
a)	ammonizione;
b)	sospensione temporanea;
c)	espulsione.
Avverso la delibera il socio può ricorrere al Consiglio Direttivo, che con la maggioranza dei votanti può modificare la propria deliberazione.
Quanto esposto si applica a tutti i soci.
La qualifica di socio si perde anche per dimissioni.

Articolo 2 

L’Assemblea Generale è costituita da tutti i soci, tranne i Soci Aggregati. I Soci in regola con il pagamento della quota annuale hanno diritto di voto e possono assumere delega (al massimo una).
Hanno diritto al voto soltanto i Soci Fondatori, Ordinari ed Attivi. L’Assemblea Generale sia essa ordinaria che straordinaria delibera, a maggioranza dei presenti, ivi compresi i voti delegati, oltre che per la materia ad essa specificatamente attribuita dallo Statuto, per quanto attiene alla:
a)	approvazione della relazione morale;
b)	approvazione del bilancio annuale dell’Associazione;
c)	elezione del Consiglio Direttivo;
d)	espressione di pareri su ogni altro problema posto all’ordine del giorno.
L’Assemblea Generale viene convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta all’anno, entro quattro mesi dalla chiusura di ogni anno sociale, o in occasione di una manifestazione scientifica. L’Assemblea straordinaria può essere convocata per iniziativa del Consiglio Direttivo.
Il Consiglio Direttivo inserisce nell’ordine del giorno le voci che riterrà opportune.
La convocazione dell’Assemblea Generale è fatta con mezzi di comunicazione (lettera raccomandata, fax o e-mail), in cui sia possibile accertarsi della reale avvenuta ricezione da parte del socio del messaggio di convocazione (conferma di recapito) trenta giorni liberi prima della data dell’assemblea al domicilio risultante dal libro dei soci.
La lettera di convocazione deve indicare, oltre gli argomenti posti all’ordine del giorno, la data, l’ora, ed il luogo dell’adunanza, con specificata la prima e la seconda convocazione.
L’Assemblea elegge tra i soci aventi diritto i membri del Consiglio Direttivo, elegge il Collegio dei Probiviri e i Revisori dei Conti. Nomina inoltre, quando richiesto, due scrutatori.
L’Assemblea Generale è presieduta dal Presidente della Società o, in sua assenza, dal Vice-Presidente o dal membro più anziano di età del Consiglio Direttivo.

Articolo 3  

I membri del Consiglio Direttivo durano in carica due anni e svolgono gratuitamente le loro funzioni. Nessun socio può accedere a cariche elettive per oltre tre bienni consecutivi.
Il Presidente rappresenta l’Associazione in tutti gli atti giudiziari e stragiudiziali nei rapporti con soci e terzi. In caso di assenza o impedimento, le sue funzioni saranno assunte dal Vice-Presidente e in assenza di quest’ultimo dal Past-President. La carica di Vice-Presidente equivale a quella di Presidente Eletto.
Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno due volte all’anno. Esso viene convocato dal Segretario su mandato del Presidente. Le sue riunioni sono valide quando partecipano alle stesse almeno la metà più uno dei componenti in carica.
Il Consiglio può provvedere all’istituzione di comitati scientifici, determinandone le competenze specifiche e nominandone e revocandone i componenti. Spetta al Consiglio Direttivo compiere ogni atto attinente all’amministrazione ordinaria e straordinaria dell’Associazione, porre in essere le deliberazioni dell’Assemblea dei soci; decidere il modo di attuazione dei fini istituzionali, nel periodo che va da un’Assemblea a quella successiva; deliberare sull’ammissione dei soci ordinari; onorari; da sottoporre all’Assemblea Generale; curare i rapporti della Società con altre organizzazioni ed Associazioni medico-chirurgiche, culturali e di categoria; promuovere la costituzione di eventuali corsi di aggiornamento e di perfezionamento, premi e borse di studio nell’ambito della Chirurgia Odontostomatologica o Orale; preparare le proposte inerenti, le riunioni scientifiche ed il Congresso biennale da sottoporre all’Assemblea; approvare il bilancio annuale predisposto dal Tesoriere e da sottoporre all’Assemblea; prendere ogni iniziativa intesa alla migliore efficienza della “Società”: deliberare su ogni altro argomento che non sia, per legge e per norma statutaria e di regolamento, espressamente riservato all’approvazione dell’Assemblea dei soci. Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di costituire Comitati o Commissioni il cui compito sia quello di studiare problemi inerenti la materia specifica e la sua diffusione, ad esempio utilizzo di pagine web o organizzazione di corsi. Tali Comitati o Commissioni durano in carica non oltre la durata del Consiglio Direttivo che li ha nominati ma possono essere rinnovati.

Articolo 4 

 Il Segretario provvede, oltre a quanto già a lui demandato dal presente regolamento e statuto, alla conservazione dell’archivio sociale; ad aggiornare l’elenco dei soci; a redigere i verbali delle sedute del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea Generale; ad informare i soci dell’attività dell’associazione a far sì che le delibere del Consiglio Direttivo vengano attuate. Spetta al Segretario rendere operative le decisioni del Consiglio Direttivo assicurando altresì l’esecutività degli atti amministrativi in armonia con le indicazioni del Consiglio stesso. Il Segretario riferisce all’Assemblea dei soci sull’attività della “Società” e di concerto con il Presidente redige il rendiconto annuale sulla situazione morale della stessa da sottoporre al Consiglio Direttivo e annualmente all’Assemblea dei soci.

Articolo 5 

Spetta al Tesoriere provvedere alla conservazione del patrimonio sociale ed alla riscossione delle quote annuali; redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo, sottoponendoli al Consiglio Direttivo e annualmente all’Assemblea dei soci; fare quanto altro inerente all’amministrazione finanziaria dell’Associazione, attuando in questo campo le disposizioni del Consiglio Direttivo. Il Tesoriere ha potere di firma congiunta al Presidente, per espletamento degli atti amministrativi ed eventuali pagamenti. E’ facoltà del Presidente e del Tesoriere effettuare versamenti con firma non congiunta.

Articolo 6 

I Revisori dei Conti nominati dall’Assemblea Generale durano in carica un biennio e possono essere rieletti per un massimo di altri due mandati. Essi esaminano il bilancio; constatano la regolarità amministrativa formale ed inviano una loro relazione annuale al Consiglio Direttivo perché sia allegata al bilancio consuntivo. 

Articolo 7 
 
Il Collegio dei Probiviri scelto tra i Soci Ordinari e Fondatori su invito del Consiglio Direttivo giudica su ogni controversia tra i soci, tra i soci e gli organi della società e su quanto attiene all’osservanza della deontologia professionale.
Dura in carica un biennio, e può essere rieletto per un massimo di altri due mandati.


Articolo 8  
 
L’organizzazione del Congresso biennale spetta al Presidente in carica. Il Consiglio Direttivo assicura lo svolgimento del Congresso Nazionale biennale. La sede del Congresso è quella scelta dal Presidente in carica. I Temi Scientifici del Congresso vengono proposti dal Consiglio Direttivo e votati in Assemblea Generale. Il Consiglio Direttivo nominerà il Comitato Scientifico e quello Organizzatore del Congresso biennale.

Articolo 9 

Iniziative dei soci volte all’organizzazione di riunioni scientifiche straordinarie o di corsi di aggiornamento per svolgersi sotto il patrocinio della “Società”, devono essere sottoposte al Consiglio Direttivo ed a esso approvate.